6 gennaio 2021
La novità più rilevante delle nuove procedure di valutazione nella scuola primaria è indubbiamente l’introduzione dei giudizi descrittivi ma anche le modalità di valutazione degli alunni con disabilità sono state modificate, per non dire stravolte. Di fatto ora alla primaria essi riceveranno un documento di valutazione diverso da quello dei compagni.
Fino ad oggi solo nella scuola secondaria di secondo grado, nel caso di programmazione differenziata, la loro pagella (chiamiamola così, che si capisce meglio) riportava una qualche indicazione che consentisse di capire che i voti sono riferiti al PEI e non agli obiettivi della classe. Nessuna differenziazione è mai stata fatta nel primo ciclo, tant’è che all’esame di stato finale la norma dice chiaramente che nel diploma non deve esserci nessuna annotazione in merito all’eventuale personalizzazione delle prove (DL 62/17 art. 11 c. 15).
Nella scuola primaria ora cambia tutto, con l’OM 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” ma, soprattutto, con le linee guida allegate dove si dice che nel documento di valutazione devono essere indicati espressamente gli obiettivi, non solo la disciplina a cui sono collegati, per cui quello degli alunni con disabilità, riferito agli obiettivi del PEI, sarà per forza differente.
Nell’ordinanza (art. 3 c. 4) è detto, anche se in modo poco chiaro e purtroppo facilmente equivocabile, che nel documento di valutazione vanno riportati i giudizi, non gli obiettivi: «I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione». Il soggetto è “i giudizi”, evidentemente, e solo loro che vanno riportati.
Nelle linee guida l’indicazione è però nettamente diversa: dopo aver ricordato che è la scuola, nella sua autonomia, che predispone i modelli di valutazione, si elencano i contenuti indispensabili e tra questi ci sono anche gli obiettivi:
« Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:
– la disciplina;
– gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
– il livello;
– il giudizio descrittivo.» (Linee Guida OM 172 pag. 7).»
Queste indicazioni valgono ovviamente per tutti.
Agli alunni con disabilità e DSA l’ordinanza dedica l’articolo 4 in cui si limita a ribadire i principi generali del nostro ordinamento, in particolare il DL 62 del 2017.
«OM 172 – Articolo 4
(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento)
- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.»
Ci sia spettava che le linee guida chiarissero i tanti dubbi operativi che questa nuova organizzazione può suscitare, ma la questione viene liquidata in poche righe riproponendo sostanzialmente lo stesso identico testo dell’art. 4 dell’OM 172:
«Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.» Linee Guida pag. 6.
Trovo grave che si parli di “piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari”: c’è da chiedersi se chi ha scritto questo testo sa che il PEI è elaborato e approvato dal GLO, non dai soli docenti (DL 62/17 art. 7 c. 2/a).
Rispetto all’ordinanza, l’unico elemento aggiuntivo è l’indicazione sugli alunni con bisogni educativi speciali:
«Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.» Linee Guida pag. 6.
A parte l’ambiguità dell’indicazione dei destinatari (chi sono gli alunni che presentano bisogni educativi speciali?) non sarà facile applicare questa indicazione al documento di valutazione perché nel PDP di solito si indicano strategie didattiche, non obiettivi valutabili.
Detto questo, proviamo a vedere aspetti positivi (ce ne sono, indubbiamente) ma anche criticità di questa nuova impostazione.
Riportare in una scheda di valutazione degli obiettivi personalizzati richiede ovviamente che prima siano stati definiti. Non è una novità il fatto che la valutazione degli alunni con disabilità vada riferita al PEI: è così come minimo dal 2009 con il DPR 122, confermato recentemente dal DL 62 del 2017, ma se si guardano i modelli di PEI in uso delle nostre scuole si vede che solo raramente essi vengono indicati materia per materia. Cambierà qualcosa, si spera, con il nuovo modello nazionale di PEI che dedica a questi contenuti degli spazi specifici, ma per adesso rimane il dubbio su cosa effettivamente saranno in grado di scrivere molte scuole basandosi sui PEI effettivamente approvati. Per non parlare del fatto che i PEI vengono redatti, se va bene, a metà quadrimestre, a volte anche oltre, e che in parecchie scuole non sono ancora stati approvati.
Se vogliamo essere ottimisti, possiamo dire che questa innovazione creerà parecchia agitazione nel breve periodo, ma dovrebbe spingere verso una redazione più precisa e puntuale dei PEI in futuro.
La criticità principale deriva ovviamente dall’introduzione di un documento di valutazione diverso da quello dei compagni per gli alunni con disabilità nel primo ciclo di istruzione.
Era proprio necessario? Non si potevano raggiungere in altro modo gli stessi risultati in merito ad una rigorosa, e necessaria, definizione degli obiettivi valutati? Non si poteva, ad esempio, specificare gli obiettivi in un documento separato ma lasciare la scheda uguale per tutti, come è sempre stato nel nostro sistema di inclusione?
Il problema riguarda soprattutto il riferimento agli obiettivi perché la definizione dei livelli di apprendimento rientra di sicuro nei criteri di valutazione che in base al DL 66/17 art. 2 c. 2/d vanno personalizzati nel PEI. Le quattro dimensioni dei livelli descritte a pag. 4 delle Linee Guida (autonomia, tipologia della situazione, risorse mobilitate e continuità) possono pertanto essere prese in considerazione in modo diverso, in base all’effettiva situazione e ai bisogni, e anche l’applicazione dei quattro indicatori dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) può essere diversa rispetto alla classe.
È facile prevedere nelle prossime settimane molta agitazione su questo fronte, prima soprattutto da parte degli insegnanti, ma poi anche delle famiglie quando le schede saranno effettivamente consegnate.
Se gli obiettivi didattici disciplinari non sono stati ben definiti e condivisi nel PEI, prima cosa da fare è anticipare ai genitori i contenuti del modello personalizzato (ossia gli obiettivi) e possibilmente anche i criteri di valutazione, in modo che alla consegna della scheda l’attenzione si concentri solo sui livelli di apprendimento.
Ricordiamo che obiettivi e criteri sono definiti nel PEI, e quindi i genitori (ma non solo loro) devono essere coinvolti, mentre la valutazione è di esclusiva competenza dei docenti.